Ricerca e Sviluppo CosmeticaScelte Etiche e RSISperimentazione dei cosmetici sugli animali: divieti e deroghe

I divieti in vigore in Europa

Secondo l’art. 18 del Reg. CE n°1223/2009, è vietato immettere sul mercato prodotti cosmetici la cui formulazione sia stata testata sugli animali nel caso in cui sia disponibile un metodo alternativo che sia stato convalidato e adottato a livello europeo.

Allo stesso modo è vietato immettere sul mercato prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione sugli animali nel caso in cui sia disponibile un metodo alternativo che sia stato convalidato e adottato a livello comunitario.

La sperimentazione animale è infatti vietata sui prodotti cosmetici finiti a partire dal 2004 e sulle materie prime o combinazioni di materie primeutilizzate nei prodotti cosmetici finiti a partire dal 2009, cioè da quando sono disponibili test alternativi approvati e convalidati utilizzati come metodi di prova ai sensi del regolamento REACH (Reg. CE n°1907/2006).

Infine, a partire dal 2013 è in vigore il divieto di importazione di prodotti cosmetici testati in altri paesi extra UE nei quali la sperimentazione animale è consentita.

 

I casi di eccezione e relative deroghe

In alcuni casi è possibile ottenere una deroga al divieto di sperimentazione sugli animali quando ci siano gravi preoccupazioni circa la sicurezza di un ingrediente cosmetico già esistente, sicché sono richiesti dati aggiuntivi per verificare che una sostanza chimica sia sicura per l’uomo e per l’ambiente in mancanza di test alternativi validati.

In linea generale, qualora non vi siano metodi alternativi disponibili, è possibile derogare al divieto previsto dall’art. 18 Reg. (CE) 1223/2009 per tutelare interessi altrettanto preminenti, quali la salute dei lavoratori della filiera cosmetica o l’impatto ambientale delle sostanze chimiche.

In particolare, il divieto di sperimentazione sugli animali può essere derogato allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori della filiera cosmetica che vengono a contatto con sostanze chimiche potenzialmente pericolose in quantità maggiore, con una concentrazione maggiore e più frequentemente, rispetto a quanto avviene per il consumatore finale. Infatti, il Regolamento europeo n° 1223/2009 è incentrato sulla tutela della salute dei consumatori di prodotti cosmetici, senza soffermarsi sulla salute del personale lavorativo delle aziende cosmetiche.

Allo stesso modo è possibile derogare al divieto di sperimentazione allo scopo di valutare l’impatto ambientale di una sostanza chimica.

Un altro scenario in cui è possibile ottenere una deroga al divieto di sperimentazione animale riguarda gli ingredienti utilizzati in altri settori come, per esempio, nel settore alimentare o farmaceutico dove la sperimentazione sugli animali non è vietata. In questo caso è necessario dimostrare che l’ingrediente venga utilizzato prevalentemente nel settore diverso da quello cosmetico.

Per questi ultimi, è buona prassi per le aziende della cosmesi trovare o ingredienti alternativi che abbiano la stessa funzione, oppure usare la stessa sostanza ma nella “versione cosmetica”, in modo da essere certi che non sia stata testata sugli animali per l’uso cosmetico a partire dall’anno di introduzione del divieto.

REACH e ECHA: sicurezza e protezione dalle autorità competenti

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006, comunemente detto REACH, concerne la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e interessa tutti gli ingredienti chimici in indipendentemente dal loro uso e dal settore di applicazione. La finalità di tale testo normativo è di proteggere l’ambiente e le persone da sostanze chimiche pericolose.

L’uniformità della normativa chimica europea consente di valutare gli ingredienti chimici in modo univoco seguendo le stesse regole e applicando le conoscenze ottenute in settori differenti. Infatti, allo scopo di limitare il numero di sperimentazioni animali ed evitare che gli stessi studi si ripetano inutilmente, le aziende che producono o importano la stessa sostanza chimica devono condividere le informazioni sulle proprietà della stessa come anche i risultati delle eventuali sperimentazioni sugli animali. Inoltre, è lo stesso regolamento REACH ad incoraggiare le aziende a servirsi di metodi alternativi alla sperimentazione animale, a cui poter ricorre solo in ultima istanza e nei casi eccezionali sopra indicati.

In questo scenario interviene l’ECHA, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche impegnata a dare attuazione della legislazione europea in materia di sostanze chimiche per tutelare la salute dei cittadini e dell’ambiente, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno, all’innovazione e alla competitività dell’industria chimica europea.

Come si legge dal sito dell’Agenzia in merito alla sperimentazione animale (https://echa.europa.eu/it/animal-testing-under-reach), l’ECHA contribuisce allo sviluppo di metodologie e approcci alternativi e ne promuove l’utilizzo organizzando corsi di formazione, webinar e seminari sulle metodologie alternative. L’Agenzia, inoltre, pubblica materiale di consulenza sul loro utilizzo, fra cui orientamenti, schede informative e guide pratiche costantemente aggiornate promuovendo la condivisione dei dati disponibili per evitare la duplicazione di test non necessari per sostanze chimiche simili.

Le certificazioni “Cruelty Free”

I più importanti enti di certificazione hanno predisposto appositi disciplinari per verificare e attestare la non sperimentazione dei prodotti cosmetici e rispettivi ingredienti sugli animali.

ICEA, unitamente all’associazione LAV, riconosce la certificazione “Leaping Bunny” quando verifica il rispetto dell’apposito disciplinare secondo i seguenti criteri finalizzati a garantire prodotti cosmetici “Cruelty free” e ad evitare l’incremento della sperimentazione animale per prodotti cosmetici e per la detergenza della casa mediante:

  • l’adozione di una politica aziendale libera da crudeltà sugli animali, applicata a tutti i propri cosmetici o detergenti immessi sul mercato;
  • l’assenza nei propri prodotti di materie prime derivanti da parti di animali vivi o macellati o derivate dalla loro soppressione o sofferenza;
  • un costante impegno nel disincentivare la sperimentazione animale sugli ingredienti cosmetici selezionandoli attraverso criteri specifici.

Una volta ottenuta la certificazione, è possibile applicare sull’etichetta del prodotto l’immagine del coniglietto.

E’ possibile ottenere, inoltre, la certificazione “PETA Cruelty free and vegan”, acronimo di “People for the Ethical Treatment of Animals”, che interessa non soltanto cosmetici ma anche alimenti che non contengono derivati animali, supportandoi azioni contro, l’allevamento intensivo di animali, la vivisezione, l’allevamento di animali da pelliccia e l’uso di animali nell’industria del divertimento.

La certificazione PETA, con il “Global Beauty Without Bunnies program”, garantisce che l’azienda non conduca, non commissioni, non finanzi e non consenta test su animali in nessuna fase dello sviluppo, sia per i singoli ingredienti che in merito al prodotto finale, inclusi i loro fornitori.

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