Contrattualistica

Contratti scritti per il settore cosmetico, in italiano e in inglese, che regolano con chiarezza i rapporti con terzisti, fornitori, distributori e partner e tutelano formule, marchi e know-how dell’azienda.

Per chi è

Brand owner e start-up

Che affidano la produzione a un terzista e devono regolare formula, qualità, documentazione e responsabilità.

Terzisti

Che producono conto terzi e vogliono condizioni chiare con i committenti e tutelare il proprio know-how.

Distributori e importatori

Che firmano accordi di distribuzione, esclusiva o concessione di vendita, in Italia e all’estero.

Beauty influencer

Che collaborano con i brand o lanciano una linea a proprio nome con contratti di sponsorizzazione o licenza.

Cosa facciamo

Un buon contratto parte dalle esigenze dell’azienda e dagli obiettivi che l’accordo deve raggiungere: li individuiamo con te e li traduciamo in clausole chiare e applicabili.

Conosciamo la filiera cosmetica e i suoi ruoli: chi è la Persona Responsabile, chi prepara e custodisce PIF e notifica, chi risponde di formula, etichetta e claim. Sono aspetti che un contratto generico spesso non regola.

Il servizio comprende

  • Contratti di fornitura e di produzione conto terzi, subfornitura e licenza di formula
  • Accordi di riservatezza con fornitori di materie prime, laboratori di ricerca e sviluppo, produttori di bulk, aziende di riempimento e confezionamento, collaboratori e consulenti
  • Contratti di distribuzione generale, esclusiva e selettiva, di franchising e di concessione di vendita
  • Contratti con beauty influencer, di pubblicità, sponsorizzazione e merchandising
  • Condizioni generali di vendita e modulistica contrattuale
  • Contratti di prestazione d’opera, di servizi in outsourcing e di trasporto a temperatura controllata
  • Lettere d’intenti, memorandum of understanding e accordi di cooperazione tra imprese
  • Recesso e risoluzione dei contratti in essere

Come lavoriamo

Primo contatto

Ci racconti il rapporto da regolare: con chi, per quale prodotto o servizio, su quali mercati e con quali obiettivi.

Analisi delle esigenze

Esaminiamo bozze, accordi in essere e documenti tecnici e ti indichiamo rischi e punti da negoziare.

Proposta e preventivo

Ricevi una proposta con attività, tempi e costi; poi redigiamo il contratto e ti affianchiamo nella trattativa.

Riferimenti normativi

Le norme che entrano più spesso nei contratti della filiera cosmetica.

  • Codice civile, artt. 1341 e 1342: condizioni generali di contratto e clausole da approvare specificamente per iscritto
  • Legge n. 192/1998: subfornitura: forma scritta del contratto e divieto di abuso di dipendenza economica
  • Regolamento (UE) 2022/720: accordi verticali di distribuzione e regole di concorrenza
  • D.Lgs. n. 30/2005, artt. 98 e 99: tutela dei segreti commerciali, come formule e know-how
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 4: designazione della Persona Responsabile con mandato scritto

Domande frequenti

Nella produzione conto terzi chi è la Persona Responsabile?

Per il Regolamento (CE) n. 1223/2009 è fabbricante anche chi fa produrre un cosmetico e lo commercializza con il proprio nome o marchio: di regola la Persona Responsabile è quindi il brand owner. Può designare con mandato scritto un’altra persona stabilita nell’Unione, per esempio il terzista, che accetta per iscritto. Il contratto deve dirlo con chiarezza, insieme a chi prepara e custodisce PIF e notifica.

Il contratto con il terzista deve essere scritto?

Se il rapporto rientra nella subfornitura, la legge n. 192/1998 chiede la forma scritta a pena di nullità. In ogni caso conviene scriverlo: formula, specifiche, controlli, documentazione, proprietà dei risultati e responsabilità vanno fissati prima di iniziare la produzione.

Un accordo di riservatezza basta a proteggere una formula?

È necessario, ma da solo può non bastare. Una formula è tutelata come segreto commerciale se resta segreta, ha valore economico proprio perché segreta ed è protetta con misure ragionevolmente adeguate (art. 98 del Codice della proprietà industriale): accordi di riservatezza con fornitori e collaboratori, accessi limitati, procedure interne.

Cosa non deve mancare in un contratto con un beauty influencer?

Oltre a compenso, durata, esclusiva e diritti sui contenuti, il contratto deve fare in modo che la pubblicità sia riconoscibile come tale e che i messaggi sul prodotto rispettino le regole sui claim cosmetici del Regolamento (UE) n. 655/2013.

Redigete contratti anche in inglese?

Sì: redigiamo e verifichiamo contratti in inglese per le controparti estere e possiamo prevedere già nel contratto l’arbitrato per le controversie internazionali.

Prima consulenza

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