Chiudere le controversie prima del tribunale, quando è possibile, con trattative, mediazione, negoziazione assistita o arbitrato, seguiti da avvocati che conoscono il settore cosmetico.
Per chi è
Committenti e terzisti
In disaccordo su qualità, consegne o pagamenti di una fornitura conto terzi.
Imprese con crediti insoluti
Che vogliono recuperare quanto spetta loro prima di andare in giudizio.
Aziende che ricevono una diffida
Da un concorrente, da un cliente o da un fornitore, per esempio su marchi, claim o contratti.
Aziende con una contestazione
Ricevuta da un’autorità di controllo dopo un’ispezione su etichette, documentazione o claim.
Cosa facciamo
Prima di arrivare a una causa conviene cercare una soluzione stragiudiziale: di solito è più rapida e meno costosa e permette spesso di salvare il rapporto commerciale. In alcune materie, poi, tentarla è obbligatorio.
Prepariamo con cura ogni fase, dalla diffida alla trattativa fino alla mediazione o all’arbitrato, per arrivare a un accordo che tuteli l’impresa.
Il servizio comprende
- Diffide, messe in mora e risposte alle diffide ricevute
- Trattative e accordi transattivi
- Mediazione davanti agli organismi di mediazione, obbligatoria in materie come subfornitura, somministrazione e franchising
- Negoziazione assistita da avvocati
- Arbitrato e clausole compromissorie nei contratti, anche internazionali
- Scritti difensivi e audizioni dopo una contestazione delle autorità di controllo
Come lavoriamo
Primo contatto
Ci racconti la controversia e ci invii contratti, corrispondenza e documenti utili.
Analisi del caso
Valutiamo posizione, rischi e termini da rispettare e ti indichiamo la strada più adatta.
Proposta e preventivo
Ricevi una proposta con attività, tempi e costi; poi seguiamo la trattativa o la procedura fino alla conclusione.
Riferimenti normativi
Le norme sugli strumenti per risolvere le controversie fuori dal tribunale.
- D.Lgs. n. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria, tra le altre materie, per subfornitura, somministrazione, franchising, contratto d’opera e contratti bancari e assicurativi
- D.L. n. 132/2014, art. 3: negoziazione assistita obbligatoria per le domande di pagamento fino a 50.000 euro
- Codice di procedura civile, artt. 806 e seguenti: arbitrato
- Codice civile, art. 1965: transazione
- Legge n. 689/1981, art. 18: scritti difensivi contro le sanzioni amministrative
Domande frequenti
La mediazione è obbligatoria?
In alcune materie sì: è condizione di procedibilità della causa. Tra quelle che riguardano più spesso le imprese cosmetiche ci sono subfornitura, somministrazione, franchising, contratto d’opera e contratti bancari e assicurativi (art. 5, D.Lgs. 28/2010). Negli altri casi è facoltativa, ma spesso conviene.
Quando serve la negoziazione assistita?
È obbligatoria prima di chiedere in giudizio il pagamento di somme fino a 50.000 euro, se la materia non rientra nella mediazione obbligatoria (art. 3, D.L. 132/2014). Le parti, assistite dai loro avvocati, si impegnano a cercare un accordo entro un termine stabilito.
Si può prevedere l’arbitrato già nel contratto?
Sì, con una clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.), utile soprattutto nei contratti con controparti estere. Il lodo ha gli stessi effetti di una sentenza del giudice (art. 824-bis c.p.c.).
Ho ricevuto un verbale da un’autorità di controllo: cosa faccio?
Conviene muoversi subito. Per le sanzioni amministrative, entro trenta giorni dalla contestazione si possono inviare all’autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere ascoltati (art. 18, legge 689/1981). Esaminiamo il verbale e prepariamo la difesa.
Prima consulenza
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