Claim, denominazioni e messaggi pubblicitari verificati prima della pubblicazione, per valorizzare il prodotto senza esporsi a contestazioni per pubblicità ingannevole o a sanzioni.
Per chi è
Brand owner e aziende cosmetiche
Che preparano il lancio di un prodotto, un nuovo packaging o una campagna.
Uffici marketing e agenzie
Che scrivono testi, visual e campagne per marchi cosmetici.
E-commerce e rivenditori
Che pubblicano schede e descrizioni di prodotto online.
Beauty influencer
Che promuovono prodotti di terzi o una linea a proprio nome sui social.
Cosa facciamo
La pubblicità dei cosmetici non richiede un’autorizzazione preventiva, ma deve rispettare il Regolamento (CE) n. 1223/2009, i criteri comuni del Regolamento (UE) n. 655/2013 e le regole del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette.
Ogni dichiarazione, esplicita o implicita, deve essere vera, dimostrabile e coerente con le prove raccolte nel PIF. Ti aiutiamo a scegliere la denominazione del prodotto e le parole per descriverne gli effetti, su etichette, siti, social e materiali pubblicitari.
Il servizio comprende
- Verifica di claim, testi e immagini su etichette, siti, e-commerce, social e materiali pubblicitari
- Consulenza sulla denominazione del prodotto e sui termini con cui descriverne gli effetti
- Verifica che ogni claim sia sostenuto da prove adeguate e coerenti con la documentazione informativa sul prodotto
- Claim «senza» e «ipoallergenico» e asserzioni ambientali, con le regole applicabili dal 27 settembre 2026
- Revisione dei contenuti di influencer e partner, compresa la riconoscibilità della pubblicità
- Assistenza in caso di contestazioni da parte di autorità o concorrenti
Come lavoriamo
Primo contatto
Ci invii i materiali da verificare: etichetta, testi, schede prodotto, campagna o contenuti social.
Analisi dei claim
Confrontiamo ogni dichiarazione con la normativa e con le prove disponibili e ti indichiamo cosa va corretto.
Proposta e preventivo
Ricevi una proposta con attività, tempi e costi; poi ti restituiamo i testi rivisti, con le formulazioni alternative.
Riferimenti normativi
Le norme che regolano claim e pubblicità dei prodotti cosmetici.
- Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 20: dichiarazioni relative al prodotto
- Regolamento (UE) n. 655/2013: criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni
- D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), artt. 18-27: pratiche commerciali scorrette, con le regole sulle asserzioni ambientali introdotte dal D.Lgs. n. 30/2026
- D.Lgs. n. 145/2007: pubblicità ingannevole e comparativa tra professionisti
- D.Lgs. n. 204/2015, art. 13: sanzioni per etichette e dichiarazioni non conformi
- Documento tecnico europeo sui claim cosmetici (2017): linee guida non vincolanti, anche sui claim «senza» e «ipoallergenico»
Domande frequenti
La pubblicità dei cosmetici va autorizzata?
No, non serve un’autorizzazione preventiva del Ministero della Salute. Anzi, non si può dichiarare che un cosmetico è stato autorizzato o approvato da un’autorità dell’Unione: lo vieta il Regolamento (UE) n. 655/2013. I controlli arrivano dopo, dalle autorità o su segnalazione dei concorrenti.
Posso attribuire a un cosmetico proprietà curative?
No. Un cosmetico serve a pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere, mantenere in buono stato o correggere gli odori corporei (art. 2 del Regolamento 1223/2009). Chi immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico vantando in etichetta attività terapeutica o di profilassi rischia l’arresto fino a un anno e un’ammenda da 1.000 a 5.000 euro (art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 204/2015).
Quali prove servono per sostenere un claim?
Prove adeguate e verificabili, di livello coerente con il tipo di dichiarazione: studi pertinenti al prodotto con metodologie valide e riproducibili, dati, valutazioni di esperti. Fanno parte della documentazione informativa sul prodotto e la Persona Responsabile deve poterle mostrare alle autorità.
Le regole valgono anche per i social e per gli influencer?
Sì: i criteri del Regolamento (UE) n. 655/2013 si applicano a tutte le dichiarazioni, qualunque sia il mezzo usato e il pubblico a cui si rivolgono. Nei contenuti degli influencer, inoltre, la natura pubblicitaria deve essere riconoscibile.
Cosa cambia per i claim ambientali?
Dal 27 settembre 2026 il Codice del consumo considera in ogni caso ingannevoli, tra l’altro, le asserzioni ambientali generiche come «ecologico» o «green», se non si dimostra un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, e quelle riferite all’intero prodotto quando riguardano solo un suo aspetto (art. 23, come modificato dal D.Lgs. 30/2026).
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