Pubblicità di Prodotti Cosmetici

Claim, denominazioni e messaggi pubblicitari verificati prima della pubblicazione, per valorizzare il prodotto senza esporsi a contestazioni per pubblicità ingannevole o a sanzioni.

Per chi è

Brand owner e aziende cosmetiche

Che preparano il lancio di un prodotto, un nuovo packaging o una campagna.

Uffici marketing e agenzie

Che scrivono testi, visual e campagne per marchi cosmetici.

E-commerce e rivenditori

Che pubblicano schede e descrizioni di prodotto online.

Beauty influencer

Che promuovono prodotti di terzi o una linea a proprio nome sui social.

Cosa facciamo

La pubblicità dei cosmetici non richiede un’autorizzazione preventiva, ma deve rispettare il Regolamento (CE) n. 1223/2009, i criteri comuni del Regolamento (UE) n. 655/2013 e le regole del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette.

Ogni dichiarazione, esplicita o implicita, deve essere vera, dimostrabile e coerente con le prove raccolte nel PIF. Ti aiutiamo a scegliere la denominazione del prodotto e le parole per descriverne gli effetti, su etichette, siti, social e materiali pubblicitari.

Il servizio comprende

  • Verifica di claim, testi e immagini su etichette, siti, e-commerce, social e materiali pubblicitari
  • Consulenza sulla denominazione del prodotto e sui termini con cui descriverne gli effetti
  • Verifica che ogni claim sia sostenuto da prove adeguate e coerenti con la documentazione informativa sul prodotto
  • Claim «senza» e «ipoallergenico» e asserzioni ambientali, con le regole applicabili dal 27 settembre 2026
  • Revisione dei contenuti di influencer e partner, compresa la riconoscibilità della pubblicità
  • Assistenza in caso di contestazioni da parte di autorità o concorrenti

Come lavoriamo

Primo contatto

Ci invii i materiali da verificare: etichetta, testi, schede prodotto, campagna o contenuti social.

Analisi dei claim

Confrontiamo ogni dichiarazione con la normativa e con le prove disponibili e ti indichiamo cosa va corretto.

Proposta e preventivo

Ricevi una proposta con attività, tempi e costi; poi ti restituiamo i testi rivisti, con le formulazioni alternative.

Riferimenti normativi

Le norme che regolano claim e pubblicità dei prodotti cosmetici.

  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 20: dichiarazioni relative al prodotto
  • Regolamento (UE) n. 655/2013: criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni
  • D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), artt. 18-27: pratiche commerciali scorrette, con le regole sulle asserzioni ambientali introdotte dal D.Lgs. n. 30/2026
  • D.Lgs. n. 145/2007: pubblicità ingannevole e comparativa tra professionisti
  • D.Lgs. n. 204/2015, art. 13: sanzioni per etichette e dichiarazioni non conformi
  • Documento tecnico europeo sui claim cosmetici (2017): linee guida non vincolanti, anche sui claim «senza» e «ipoallergenico»

Domande frequenti

La pubblicità dei cosmetici va autorizzata?

No, non serve un’autorizzazione preventiva del Ministero della Salute. Anzi, non si può dichiarare che un cosmetico è stato autorizzato o approvato da un’autorità dell’Unione: lo vieta il Regolamento (UE) n. 655/2013. I controlli arrivano dopo, dalle autorità o su segnalazione dei concorrenti.

Posso attribuire a un cosmetico proprietà curative?

No. Un cosmetico serve a pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere, mantenere in buono stato o correggere gli odori corporei (art. 2 del Regolamento 1223/2009). Chi immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico vantando in etichetta attività terapeutica o di profilassi rischia l’arresto fino a un anno e un’ammenda da 1.000 a 5.000 euro (art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 204/2015).

Quali prove servono per sostenere un claim?

Prove adeguate e verificabili, di livello coerente con il tipo di dichiarazione: studi pertinenti al prodotto con metodologie valide e riproducibili, dati, valutazioni di esperti. Fanno parte della documentazione informativa sul prodotto e la Persona Responsabile deve poterle mostrare alle autorità.

Le regole valgono anche per i social e per gli influencer?

Sì: i criteri del Regolamento (UE) n. 655/2013 si applicano a tutte le dichiarazioni, qualunque sia il mezzo usato e il pubblico a cui si rivolgono. Nei contenuti degli influencer, inoltre, la natura pubblicitaria deve essere riconoscibile.

Cosa cambia per i claim ambientali?

Dal 27 settembre 2026 il Codice del consumo considera in ogni caso ingannevoli, tra l’altro, le asserzioni ambientali generiche come «ecologico» o «green», se non si dimostra un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, e quelle riferite all’intero prodotto quando riguardano solo un suo aspetto (art. 23, come modificato dal D.Lgs. 30/2026).

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