Distribuzione Cosmetici

Distribuisci cosmetici rispettando gli obblighi che il Regolamento (CE) n. 1223/2009 pone a carico dei distributori, con contratti di distribuzione adatti al tuo modello di vendita.

Per chi è

Distributori e grossisti

Che rivendono cosmetici di altri marchi e devono verificarne alcuni requisiti prima di metterli in commercio.

Importatori

Che immettono nell’Unione cosmetici fabbricati in paesi terzi e ne sono la Persona Responsabile, salvo designarne un’altra per iscritto.

Negozi ed e-commerce

Che vendono al consumatore finale, anche online, prodotti italiani ed esteri.

Aziende che creano una rete di vendita

Che cercano distributori in Italia o all’estero e devono regolare esclusive, territori e obblighi.

Cosa facciamo

Per il Regolamento (CE) n. 1223/2009 il distributore è chi, nella catena di fornitura, mette a disposizione un cosmetico sul mercato dell’Unione senza esserne il fabbricante o l’importatore. Non redige il PIF, ma deve agire con la dovuta attenzione e fare alcune verifiche prima di vendere.

Se vende con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già sul mercato in modo da poterne compromettere la conformità, diventa Persona Responsabile con tutti i relativi obblighi. Ti aiutiamo a capire in quale situazione ti trovi e a organizzarti di conseguenza.

Il servizio comprende

  • Verifica delle etichette dei prodotti da distribuire: informazioni obbligatorie e requisiti linguistici
  • Indicazioni su durata minima, stoccaggio e trasporto, perché non compromettano la conformità dei prodotti
  • Controllo delle traduzioni delle etichette e notifica del distributore sul portale CPNP, quando è richiesta
  • Supporto al distributore che vende con il proprio marchio o modifica il prodotto e diventa Persona Responsabile
  • Procedure per la tracciabilità nella catena di fornitura, la gestione delle non conformità e la collaborazione con le autorità
  • Contratti di distribuzione esclusiva e selettiva, di concessione di vendita e di franchising

Come lavoriamo

Primo contatto

Ci dici quali prodotti distribuisci o vuoi distribuire, da dove arrivano e su quali canali li vendi.

Analisi dei documenti

Esaminiamo etichette, documenti del fornitore e contratti in essere e ti segnaliamo cosa va sistemato.

Proposta e preventivo

Ricevi una proposta con attività, tempi e costi, per singoli prodotti o per l’intero catalogo.

Riferimenti normativi

Le norme che definiscono il ruolo del distributore e i suoi obblighi.

  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 2: definizioni di fabbricante, distributore e importatore
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 4, par. 6: quando il distributore diventa Persona Responsabile
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 6: obblighi dei distributori
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 7: identificazione nella catena di fornitura
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 13, par. 3: notifica del distributore che traduce l’etichetta
  • Regolamento (UE) 2022/720: accordi verticali di distribuzione e regole di concorrenza

Domande frequenti

Cosa deve verificare un distributore prima di vendere un cosmetico?

Che l’etichetta riporti nome e indirizzo della Persona Responsabile, numero di lotto ed elenco degli ingredienti, che siano rispettati i requisiti linguistici e che non sia superata la data di durata minima, dove prevista (art. 6 del Regolamento 1223/2009). Deve inoltre garantire che stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità del prodotto.

Quando un distributore diventa Persona Responsabile?

Quando immette un cosmetico sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa esserne compromessa la conformità (art. 4, par. 6). Da quel momento ha tutti gli obblighi della Persona Responsabile, dalla valutazione della sicurezza alla notifica.

Tradurre l’etichetta rende il distributore Persona Responsabile?

No: la sola traduzione delle informazioni di un prodotto già immesso sul mercato non è considerata una modifica (art. 4, par. 6). Se però il distributore traduce di propria iniziativa l’etichetta di un prodotto già venduto in un altro Stato membro, deve trasmettere alla Commissione, tramite il portale CPNP, le informazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 3.

Per quanto tempo va ricostruita la catena di fornitura?

Su richiesta dell’autorità, il distributore deve indicare da chi ha ricevuto il prodotto e a quali distributori lo ha fornito, per tre anni dalla data in cui il lotto gli è stato messo a disposizione (art. 7).

Prima consulenza

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